PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di attivare un uso razionale delle risorse idriche presenti nel territorio nazionale, i soggetti competenti in materia, individuati nelle regioni, nelle province, nei comuni, nelle comunità montane e nelle autorità di bacino, devono, entro sei mesi dalla classificazione delle «acque bianche non potabili» prevista dal comma 2, adeguare le rispettive norme di legge e di regolamento, nonché le procedure amministrative, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) devono essere determinate le caratteristiche dimensionali minime della rete idrica delle acque bianche non potabili, distinta in rete di captazione e in rete di distribuzione, nonché le strutture tecnologiche necessarie comprensive dei bacini di ritenuta, condizionando il dimensionamento degli impianti al rapporto numerico minimo di 50 litri all'anno per ogni metro quadrato di superficie lorda edificata o da edificare, con aggiunta di coefficienti addizionali diversificati per ogni tipologia di utilizzo dell'immobile; tali addizionali sono quantificate dalla regione competente con espresso riferimento alle caratteristiche di piovosità media degli ultimi venti anni e suddividendo con tale criterio il territorio regionale in aree omogenee;

          b) i nuovi piani urbanistici relativi ad aree di espansione edificatoria devono prevedere una specifica rete di distribuzione e di captazione per le acque bianche non potabili, in aggiunta alle reti ordinarie previste dalle normative urbanistiche regionali atte a rendere urbanizzabile un'area;

          c) l'approvazione di qualsiasi strumento urbanistico che comporta espansione edificatoria, nonché il rilascio delle

 

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concessioni a edificare nuovi insediamenti pubblici e privati, qualsiasi sia la loro destinazione d'uso, la dimensione e la tipologia, devono essere subordinati all'effettivo riscontro che nel progetto sia assicurato il rispetto della distinzione della rete per le acque bianche non potabili in rete di raccolta o di captazione e in rete di distribuzione;

          d) per le aree già urbanizzate ed edificate, deve essere prevista l'elaborazione, da parte delle amministrazioni locali competenti per territorio, di piani d'intervento atti ad adeguare il territorio pre-edificato a quanto previsto alle disposizione di cui alle lettere a), b) e c). I piani di intervento di cui alla presente lettera definiscono termini perentori per l'avvio e la conclusione dei lavori inerenti all'adeguamento e sono approvati con legge regionale;

          e) gli enti locali competenti non possono rilasciare nessuna certificazione di abitabilità o di agibilità in mancanza della certificazione del rispetto di quanto previsto dalle lettere b), c) e d).

      2. Il Governo emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito provvedimento volto a definire le caratteristiche chimiche delle acque classificate «acque bianche non potabili» nonché i relativi usi consentiti.

Art. 2.

      1. Al fine di incentivare il recupero e l'uso delle acque bianche non potabili e la realizzazione delle strutture tecnologiche atte alla loro captazione e distribuzione, sono previsti contributi e agevolazioni di carattere fiscale in favore dei soggetti pubblici e privati che intendono realizzare strutture aggiuntive rispetto a quelle previste all'articolo 1, comma 1, tramite interventi volti a realizzare, ripristinare o ampliare bacini idrici, serbatoi interrati o pozzi per la raccolta delle acque piovane, su terreni di proprietà pertinenti a edifici

 

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pubblici o privati, nel rispetto delle normative di tutela ambientale e urbanistiche.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni prevedono la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati in misura non superiore al 40 per cento del costo dell'opera. Per la concessione dei contributi di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un apposito fondo da ripartire tra le regioni e le cui risorse sono destinate per metà ai contributi destinati a soggetti pubblici e per metà ai contributi destinati a soggetti privati. La dotazione del fondo e pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Resta ferma la facoltà delle regioni di aumentare l'importo dei contributi di cui al presente comma, provvedendo con fondi propri.
      3. I contributi di cui al comma 2 destinati a soggetti privati sono cumulabili con un'ulteriore agevolazione, in misura fino al 70 per cento dell'importo dell'opera, mediante esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili o diminuzione dell'importo degli oneri di urbanizzazione se dovuti, a discrezione degli enti locali competenti e con assoggettamento a convenzione di utilizzo. Per fare fronte alla diminuzione delle entrate degli enti locali è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Resta la facoltà degli enti locali competenti di aumentare l'importo delle agevolazioni di cui al presente comma, provvedendo con fondi propri.

Art. 3.

      1. Le modalità di ammissione ai contributi previsti all'articolo 2 sono determinate dalle regioni e dagli enti locali, per quanto di rispettiva competenza.
      2. Le modalità di ammissione alla compensazione delle minori entrate degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 3, sono fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

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Art. 4.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.